Conguaglio bollette energia, occhio ai consumi prescritti
Il conguaglio può coprire solo gli ultimi cinque anni di consumi
Una delle problematiche che ci capita spesso di affrontare presso gli sportelli di Adoc Sardegna, riguarda le fatture per utenze domestiche relative al consumo pluriennale di energia.
Capita che la situazione, sovente giù complicata dall'elevato importo della bolletta, venga aggravata dall'intervento del recupero crediti che utilizza spesso e volentieri, metodi aggressivi e al limite della legalità e del rispetto della privacy.
Cosa sono i conguagli di energia?
In sintesi il conguaglio è ricalcolo del venditore che, sulla base delle letture reali comunicate dal distributore di energia, provvede a correggere a credito o a debito l'importo dovuto a titolo di corrispettivo per il consumo di un determinato periodo.
Tuttociò è lecito e consentito seppure entro determinati limiti temporali e con modalità ben delineata dall'Autorità Garante.
Innanzitutto i crediti relativi alle utenze domestiche sono soggetti al termine di prescrizione di 5 anni come stabilito dall’articolo 2948 del Codice Civile. Ovvero se, dal momento dell’avvenuto consumo sino al momento della richiesta vera e propria del corrispettivo economico, non sono intervenute comunicazioni ufficiali e contestualmente sono passati oltre 5 anni tutto ciò che è relativo al consumo predente ai 5 anni stessi si considera prescritto.
Facciamo un esempio pratico. Paolo vende un suo appartamento nell’aprile 2006. L’ultima fattura emessa dal gestore del servizio elettrico e relativa al conguaglio per il consumo dal 2004 al 2006 non viene recapitata al signor Paolo se non in gennaio 2010. Ovviamente la richiesta di pagamento atata gennaio 2010 viene richiesta regolarmente con raccomandata a/r.
Il signor Paolo dovrà pagare dunque a partire dal gennaio 2005 sino all’aprile 2006 mentre la parte dei consumi per il periodo che va dal 2004 e sino a dicembre 2005 è considerata prescritta e quindi deve essere stornata.
Nella fattispecie, per le utenze relative all’energia elettrica si può ottenere (per la parte restante da pagare) un’adeguata rateizzazione così come stabilito dal comma 6 dell’articolo 10 della delibera n. 229/01 dell' Aeegsi (”Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due”)
Ovviamente, le società che prestano servizi a rete per le utenze domestiche non sono inclini a riconoscere in maniera automatica quanto sopra descritto e, ad onor del vero, tal volta tendono a negare i diritti sopra sostenuti.
L’invito è quello di riferirsi alla nostra struttura (con vari sportelli sul territorio) per far si che questi diritti vengano riconosciuti. Per eventuali informazioni non esitate a chiamarci allo 070 288250 e 070 552352 o contattare via mail il nostro sportello energia.