Mutuo e finanziamento, si possono sospendere le rate
Prorogato con la legge stabilità 2015, la sospensione per famiglie in difficoltà
La Legge di Stabilità per il triennio 2015-2017 prevede la prosecuzione della moratoria per i prestiti e i mutui alle famiglie e alle piccole/medie imprese in difficoltà relativi allo stesso periodo.
Anche per il triennio appena iniziato, dunque, le famiglie o le aziende che per qualsiasi motivo fossero impossibilitate ad onorare le rate dei mutui o dei prestiti sottoscritti possono chiederne la sospensione temporanea. Attenzione però: la sospensione è valida solo per la parte relativa al capitale. Ciò significa, semplicemente, che la quota relativa agli interessi dovrà essere pagata obbligatoriamente. Al momento, la procedura per avviare la sospensione è gratuita per ciò che concerne le banche Anche gli altri enti erogatori (come le finanziarie), comunque, dovrebbero adeguarsi e ammettere questa possibilità senza pretendere ulteriori somme dai cittadini. Inoltre, allo stato attuale, restano in pieno vigore le regole previste fino al 2014 dall'accordo tra stato e banche, prorogato fino all'emissione della nuova normativa (che dovrebbe essere presentata entro il prossimo marzo 2015). L'accordo sottoscritto tuttora vigente prevede che, chi volesse sospendere il pagamento delle rate di mutui o finanziamenti può rivolgersi alla banca o alla finanziaria che ha erogato il credito direttamente senza intermediari. Questi ultimi soggetti provvederanno a fornire un modulo specifico per la richiesta. Una volta accettata la richiesta, si noti, è facoltà della banca concedere o meno la sospensione; in ogni caso, la risposta deve essere fornita entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta del soggetto interessato.
Chi può accedere alle sospensioni?
Le famiglie, ma solo se sono capaci di provare il proprio stato di difficoltà, causato ad esempio dalla perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo. Per quanto concerne le piccole-medie imprese, invece, la certificazione riguarda prima di tutto la propria condizione "in bonis", cioè senza crediti in sofferenza per periodi superiori a tre mesi. I due requisiti elencati fanno riferimento alla normativa targata 2014, ma saranno in vigore fino all'emissione delle nuove disposizioni. Facendo qualche supposizione logica, è probabile che tali requisiti non saranno modificati nella loro sostanza nemmeno nel prossimo accordo in fieri. Anche la durata della sospensione è da stabilire per quanto riguarda il triennio in corso; stesso ragionamento per la modalità di restituzione della quota relativa agli interessi, richiesta nonostante la sospensione della quota capitale o ancora rimborsata con ulteriori rate. Si spera, in ogni caso, che se davvero la ripresa è in arrivo, parta proprio dalla riduzioni di tali, umilianti, richieste.