Telefonia. Attivazione servizi non richiesti, scopri come difenderti
Servizi premium a sovrapprezzo non richiesti, o attivati senza volerlo, semplicemente cliccando su un banner pubblicitario o su un pop up: l’Antitrust ribadisce che gli operatori di telefonia mobile sono responsabili e infligge multe per oltre 5 milioni di euro.
Servizi premium, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato ai principali operatori del settore delle comunicazioni mobili (Telecom, Wind, Vodafone e H3G) una sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G e a 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone, per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile. Nei confronti di H3G, in ragione dei rilevanti effetti delle condotte attuate, è stata disposta anche la pubblicazione di un estratto del provvedimento.
Nel corso del 2014, l’Agcom ha ricevuto numerosissime segnalazioni con le quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore sul credito telefonico della sim, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi premium, quali giochi e video) accessibili durante la navigazione in mobilità mediante banner, pop up e landing page.
Secondo l’Antitrust, la responsabilità delle quattro aziende discende – oltre che direttamente dall’adozione di tali condotte – anche da altri fattori: gli operatori traggono infatti uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un’elevata percentuale. E inoltre, si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili.
Ai sensi del Codice del Consumo, l’Agcm ha giudicato questa pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, oltre a irrogare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.
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Tags: telefonia, attivazione servizi non richiesti, multa agcom