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Le regole per l’ingresso in Sardegna in sicurezza.

L’ingresso in Sardegna, allo stato attuale, è disciplinato dalle regole nazionali previste per le zone bianche.

In base alle stesse, è possibile accedere liberamente, senza l’obbligo di Green Pass, qualora si provenga da regioni italiane bianche o gialle, mentre lo spostamento da regioni arancioni o rosse potrà avvenire esclusivamente tramite il Green Pass stesso.

 

Occorre tale certificazione, in virtù dell’ordinanza del Ministero della Salute del 18 Giugno 2021, anche per l’ingresso in Sardegna, a fini turistici, da Paesi dell’Unione Europea appartenenti alla Lista C [Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco] nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti.

In particolare per tutti coloro che provengono da tali Paesi, la normativa prevede che per l’arrivo in Italia sussista l’obbligo di compilare il Passenger Locator Form [ Modulo di Localizzazione digitale. (Si tratta di un modulo con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, al fine di permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattare i soggetti provenienti dall’estero tempestivamente, qualora  essi siano stati esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione di tali moduli prima dell’imbarco del passeggero, la cui mancanza comporterà il diniego all’imbarco) e presentare il Green Pass, attestante uno dei seguenti requisiti:

  • Il completamento del ciclo vaccinale (che si ha ove ci si sia sottoposti alla somministrazione di entrambe le dosi) da almeno 14 giorni;
  • L’essere guariti da Covid-19; in questo caso la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo;
  • L’aver eseguito un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia con esito negativo. In questo caso, occorre precisare che i minori al di sotto dei 6 anni di età sono esenti.

Le certificazioni richieste, inoltre, devono essere presentate in italiano, inglese, francese o spagnolo.

Ai fini del Green Pass, infine, sono considerati validi i vaccini approvati dall’EMA [Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson)].

Dal 21 Giugno 2021, a causa dell’aumento del numero di contagi dovuti alla c.d. variante Delta, è stata introdotta, poi, la quarantena di 5 giorni per i passeggeri provenienti dal Regno Unito, abbinata all’obbligo di tampone. In particolare l’iter da seguire è il seguente:

  • Presentare il Green Pass da cui risulta la sottoposizione, con esito negativo, al tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia. Anche in questo caso, i minori al di sotto dei 6 anni di età sono esenti;
  • Compilare il Passenger Locator Form
  • Comunicare all’Azienda Sanitaria competente per territorio l’ingresso;
  • Sottoporsi a isolamento per 5 giorni;
  • Effettuare un tampone molecolare o antigenico al termine di tale isolamento.

Per quanto riguarda, invece, l’ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka, esso è vietato per coloro che vi provengano o che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti, con alcune eccezioni; possono accedere al territorio italiano, infatti:

  • I cittadini italiani aventi residenza anagrafica in Italia precedente al 29 aprile 2021 che non presentano sintomi riconducibili a Covid-19, come risultante da autodichiarazione, senza che occorra l’autorizzazione del Ministero della Salute;
  • I cittadini iscritti all’AIRE, anche in questo caso, mediante autodichiarazione e senza che occorra l’autorizzazione del Ministero della Salute.
  • I soggetti muniti di espressa autorizzazione del Ministero della Salute, per ragioni umanitarie o sanitarie indifferibili o individuati ai sensi dell’art. 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 Marzo 2021 (funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti  diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni).

In questo caso l’iter da seguire per l’ingresso in Italia è il seguente:

  • Presentazione obbligatoria della certificazione di sottoposizione ad un tampone molecolare o antigenico, con esito negativo, nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel territorio;
  • Sottoposizione obbligatoria ad un tampone molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto;
  • Sottoposizione all’isolamento di 10 giorni presso un Covid Hotel o altro luogo indicato dalla Protezione Civile o dall’Autorità sanitaria, a prescindere dall’esito del tampone;
  • Sottoposizione ad un nuovo tampone dopo il periodo di quarantena;
  • Compilazione del Passenger Locator Form, prima dell’ingresso nel territorio italiano.

Infine, se si fa rientro nel territorio italiano, e quindi in Sardegna, a seguito di una permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, tale spostamento non è soggetto all’obbligo di test molecolare o antigenico al rientro in Italia; nel caso in cui si viaggi con mezzo proprio e non si superino le 48 ore di permanenza all’estero non sarà invece necessaria la compilazione del Digital Passenger Locator Form o di un’autodichiarazione. Gli obblighi, tuttavia, permangono qualora si viaggi con mezzi pubblici o si permanga all’estero per un arco temporale superiore alle 48 ore, anche qualora la distanza dal luogo di abitazione, residenza o domicilio, non sia superiore a 60 km.

Tutte queste regole, come ovvio, sono suscettibili di essere modificate sia a livello nazionale che regionale in virtù dei necessari adattamenti alla variazione della curva epidemiologica.

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