Il ritardo nella consegna delle merce. Come comportarsi e quali tutele
l ritardo nella consegna della merce o di qualsiasi altro prodotto, relativo a contratti negoziati nei locali commerciali, costituisce ancora oggi una delle pecche maggiori nel mercato dei consumi. Tralasciando gli aspetti relativi al ritardo imputabile al vettore, andiamo a vedere quali sono rimedi prospettabili per tutelare l'interesse del consumatore. Il nostro Codice Civile contiene moltissime norme che forniscono tutela nel mancato adempimento dell'obbligazione (art.1218 C.C.). Innanzitutto è necessario verificare nelle condizioni del contratto stipulato con il venditore, se sia presente la clausosa del "termine essenziale" ex art. 1457c.c. "Se il termine di consegna è indicato nel contratto come “essenziale” per l’acquirente, quest’ultimo, nei tre giorni successivi, ha comunque la facoltà di comunicare al venditore che, nonostante lo scadere di tale termine, è ancora interessato alla consegna. In difetto, il contratto è risolto di diritto."
Se invece il contratto prevede solamente un termine di consegna indicativo (per es. la dicitura “consegna il 10/11/2010” oppure “consegna dal 05/11/2010 al 12/11/2010”), si consiglia vivamente di inviare alla ditta venditrice una diffida ad adempiere alla consegna del bene ordinato a mezzo raccomandata a.r., fissando un termine ultimativo ed inderogabile per l’adempimento di 15 giorni e contenente l’avviso alla controparte che, decorso inutilmente detto termine, il contratto sottoscritto s'intenderà risolto di diritto (art.1454 codice civile). Trascorso inutilmente tale termine senza che sia avvenuta la consegna, si potrà procedere con la richiesta di rimborso immediato degli acconti eventualmente versati e anche con quella di un risarcimento dei danni subiti e dei disagi affrontati a seguito del ritardo e dell’inadempimento di controparte. La risoluzione del contratto è comunque una decisione che va ponderata.
Bisogna tenere ben presente che il venditore potrebbe sempre decidere di affidare la richiesta di risoluzione contrattuale ad un proprio legale, con la conseguenza che la questione finisca davanti al giudice. Si consiglia pertanto vivamente di farsi assistere in fase preliminare dalle associazioni dei consumatori, che potranno fornirvi consigli utili e fornire assistenza. Un ultimo consiglio è di leggere sempre attentamente il contratto che si va a sottoscrivere, al fine di accertare che non vi sia presenza di clausole vessatorie, ovvero quelle clausole che creano uno squilibrio tra consumatore e operatore commerciale. Si consiglia a tal proposito l'attenta lettura dell'art. 33 Codice del Consumo.