Come leggere la bolletta dell'energia
Ai sensi della Delibera n. 202/09 dell’AEEGSI le bollette dell’energia elettrica metano sono suddivise in tre macroaree:
Ai sensi della Delibera n. 202/09 dell’AEEGSI le bollette dell’energia elettrica metano sono suddivise in tre macroaree:
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Più tutele per i consumatori italiani ed europei: è l’effetto della direttiva europea recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 sui contratti stipulati dal prossimo 14 giugno sulla quale vigilerà l’Antitrust. Molte le novità soprattutto per i contratti a distanza, stipulati via internet e comunque fuori dai locali commerciali: dall’ampliamento della durata del diritto di
ripensamento ai tempi stretti per ottenere il rimborso di quanto pagato.
Immediatamente operativa la norma che affida in via esclusiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati. Sui provvedimenti l’Antitrust dovrà acquisire il parere delle Autorità di regolazione competenti.
Ecco le maggiori novità del decreto che entreranno in vigore dal 14 giugno prossimo, a seconda che si tratti di contratti stipulati nei locali commerciali o di contratti a distanza.
1) Più informazioni per i consumatori
Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le imprese devono dare ai consumatori: non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo maanche i diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla legge (come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità).
2)Tempi stretti per le consegne
I beni devono essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito il consumatore può fissare un tempo ‘supplementare’ trascorso il quale ha diritto di risolvere il contratto.
Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o i 30 giorni sono un termine essenziale, vista la tipologia di acquisto, il consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.
3)No a supplementi per l’utilizzo dei mezzi di pagamento
Il venditore o il prestatore di servizi non può imporre ai consumatori spese per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma già presente nel nostro ordinamento che il decreto ha però voluto ribadire.
4)Per i danni, rischi a carico del venditore
Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore fino a quando il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.
5)Tariffe base per i numeri telefonici dedicati
Al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso (a esempio numeri dedicati all’assistenza post-vendita). La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.
6)No a format precompilati per i servizi aggiuntivi
Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio assicurazioni facoltative nel caso di biglietti di trasporto) dovrà richiedere il consenso esplicito del consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate. Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del consumatore ed escluso il meccanismo di opt-out in base al quale è il consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (es. caselle preflaggate).
7)Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali
Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
1)Mai più costi nascosti e ‘trappole’ su Internet
Oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come ‘gratis’ salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno infatti confermare esplicitamente di avere compreso che l’offerta è a pagamento. Il decreto stabilisce che se l’ordine deve essere effettuato azionando un pulsante o un link questi devono indicare in modo inequivocabile che con tale click il consumatore si obbliga a pagare una somma di danaro. In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto o all’ordine e, dunque, non è obbligato a pagare.
2)Contratti telefonici validi solo dopo la firma
In base al decreto, per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono l’impresa deve confermare l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica. In caso di servizi, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio stesso. In ogni caso, è previsto che il servizio non venga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o elettricità, o teleriscaldamento) nei 14 giorni validi per il recesso a meno che il consumatore non richieda esplicitamente la prestazione del servizio stesso.
3)Prezzi trasparenti e comprensivi di tutte le voci
I venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o servizio offerto, comprensivo di qualsiasi extra. I consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi se non sono stati espressamente informati dei costi stessi prima di inviare l’ordine
4)14 giorni per ripensarci
Il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso nel caso di vendite a distanza (su internet, via telefono ma in genere fuori dal negozio) aumenta da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni se il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sull’esistenza del diritto stesso. Il decreto stabilisce le informazioni standard che devono essere fornite al consumatore, con un modello allegato (vedi allegato A). In caso di violazione degli obblighi informativi il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni
5)Rimborsi più veloci in caso di recesso
Se il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio. I costi di spedizione saranno comunque a carico del venditore mentre saranno a carico del consumatore i costi di restituzione.
6)Modello standard per il recesso
Per esercitare il diritto di recesso il consumatore potrà utilizzare un modello standard, valido per tutti i paesi europei, allegato al decreto (vedi allegato B) ma sarà valida qualsiasi altra forma di espressione della volontà di recedere
7)Informazioni chiare sui costi della restituzione della merce
Se il venditore vuole addebitare al consumatore i costi della restituzione del bene conseguente all’esercizio del diritto di recesso deve informarlo sull’esistenza dei costi stessi indicando il costo massimo. In mancanza di tali informazioni le spese di restituzioni saranno a carico del venditore.
8)I contratti esclusi
La nuova normativa non si applica ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali se il consumatore deve pagare un corrispettivo non superiore ai 200 euro. Non si applica inoltre ad alcune tipologie di contratto come i contratti di credito al consumo, ai contratti a distanza di servizi finanziari, alla multiproprietà, ai contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale – tra cui i notai -, ai contratti turistici.
9)I poteri dell’Autorità
Il decreto attribuisce all’Autorità gli stessi poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche commerciali scorrette: l’Antitrust potrà dunque comminare sanzioni fino a 5 milioni di euro alle imprese che non rispettano la nuova normativa.
Le casistiche di disservizi che giustificano la necessità di inoltrare un reclamo sono tantissime.
Di solito è possibile distinguerle in due grandi gruppi:
Può capitare a volte che quando cambiamo operatore di energia, nella fattura del nuovo gestore, nella sezione “Altre voci comprese nella bolletta elettrica”, ritroviamo una voce di spesa denominata con l'acronimo “Cmor” ovvero Corrispettivo di morosità.
Il legislatore considera come modello base di contrattazione il contratto concluso all'interno dei tradizionali locali commerciali, nei quali la domanda e offerta si incontrano con coincidenza di tempo e spazio, consentendo così lo scambio di informazioni e il confronto tra le parti circa la qualità e quantità del bene o servizio compravenduto.
Quando ciò non si verifica, cioè allorquando il contratto sia stipulato in assenza delle suddette condizioni, nasce l'esigenza di tutelare maggiormente il consumatore il quale si presenta impreparato a fronte di offerte commerciali effettuate fuori degli ordinari locali: in questi casi, il consumatore, spesso colto di sorpresa, non è in grado di condurre una trattativa individuale e gli viene preclusa la possibilità di confrontare qualità e prezzo del bene o servizio.
Il campo di applicazione dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali è disciplinato dall'art. 45 del Codice del Consumo che prevede le seguenti condizioni:
vendita a domicilio, cioè quella effettuata nel luogo in cui il consumatore abita o per vari motivi dimora oppure lavora
escursioni/viaggi organizzati allo scopo di indurre il consumatore all'acquisto,ovvero solitamente brevi viaggi, organizzate dietro pagamento di piccole cifre, ma con lo scopo di promuovere la vendita di determinati prodotti o servizi
vendite in area pubblica o aperta al pubblico, in riferimento alle ipotesi in cui il professionista non dispone di un locale commerciale propriamente detto, con la precisazione che ne restano escluse le venite nei luoghi pubblici (venditori ambulanti) il cui esercizio sia consentito in determinati giorni o tutti i giorni della settimana (mercato rionale).
vendita per corrispondenza, la cui pericolosità è insita nel fatto che il consumatore visiona e sceglie i prodotti attraverso la consultazione di un catalogo in assenza del venditore, così restando impossibilitato a richieder ed ottenere tutte le informazioni necessarie all'acquisto
Le ipotesi sopra sono tutte accomunate dal fatto che in esse, il professionista-venditore esce dai propri locali commerciali per recarsi direttamente dal consumatore, inducendolo ad acquistare beni o serivizi che in realtà quest'ultimo non aveva alcuna intenzione di acquistare, in tal modo sfruttando a proprio vantaggio il cd effetto sorpresa.
Molto importante è inoltre la previsione del comma 2 dell'art. 45 del Codice del Consumo “le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista”.
In pratica viene estesa la tutela prevista anche alle proposte effettuate dal consumatore prima che queste vengano accettate dal professionista: si tratta delle ipotesi in cui si determina un rovesciamento delle normali posizioni tra proponete e accettante. Il riferimento è qui a quelle prassi di far sottoscrivere al consumatore un modulo di proposta al venditore tramite suoi agenti ( la famosa clausola “salvo approvazione della casa"). Il rischio di elusione della disciplina a protezione del consumatore è scongiurato attraverso la previsione del diritto di revocare anche la proposta cosi formulata.