Indicazioni Obbligatorie per l'etichettatura
L'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono figurare nello stesso campo visivo.
Le indicazioni obbligatorie comprendono:
- la denominazione di vendita;
- l’elenco degli ingredienti costituito dalla loro enumerazione in ordine decrescente di peso e dall’indicazione del loro nome specifico, fatte salve alcune deroghe previste agli allegati I, II, III e III Bis. Nel caso di ingredienti appartenenti a più categorie viene indicata la categoria corrispondente alla loro funzione principale.
A talune condizioni, l’indicazione degli ingredienti non è richiesta per:- gli ortofrutticoli freschi,
- le acque gassificate,
- gli aceti di fermentazione,
- i formaggi, il burro, il latte e la crema fermentata,
- i prodotti costituiti da un solo ingrediente quando la denominazione di vendita è identica al nome dell’ingrediente o permette di determinare la natura dell’ingrediente senza rischio di confusione.
- la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti espressa in percentuale. Questo requisito si applica quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti:
- figura nella denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita,
- è messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, o
- è essenziale per caratterizzare un determinato prodotto alimentare (possono tuttavia essere previste alcune eccezioni);
- la quantità netta espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti. Disposizioni particolari sono tuttavia previste per i prodotti alimentari venduti al pezzo e per quelli solidi presentati in un liquido di copertura;
- il termine minimo di conservazione. Questa data si compone del giorno, del mese e dell’anno, salvo per gli alimenti la cui conservazione è inferiore a 3 mesi (sono sufficienti giorno e mese), per gli alimenti con termine massimo di conservazione di 18 mesi (sono sufficienti il mese e l’anno) o aventi un termine di conservazione superiore a 18 mesi (è sufficiente l’anno).
Il termine è preceduto dalla dicitura «Da consumarsi preferibilmente entro il…» quando la data comporta l’indicazione del giorno oppure «Da consumarsi preferibilmente entro fine…» negli altri casi.
L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:- gli ortofrutticoli freschi non trattati,
- i vini e le bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume,
- le bevande rinfrescanti non alcolizzate,
- i succhi di frutta e le bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività,
- i prodotti della panetteria e della pasticceria consumati normalmente entro le 24 ore successive alla fabbricazione,
- l’aceto,
- il sale da cucina,
- gli zuccheri allo stato solido,
- i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,
- le gomme da masticare,
- le porzioni individuali di gelati.
- le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità. Quanto al burro prodotto nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro può richiedere soltanto l’indicazione del fabbricante, del condizionatore o del venditore;
- il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore;
- le istruzioni per l’uso devono essere indicate in modo tale da consentire un uso appropriato del prodotto alimentare;
- l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Le disposizioni europee applicabili a prodotti alimentari specifici possono autorizzare il carattere facoltativo delle indicazioni relative all’elenco di ingredienti e alla data di durata minima. Tali disposizioni possono prevedere altre indicazioni obbligatorie, purché esse non danneggino l’informazione del compratore.
Sono previste alcune disposizioni particolari per quanto riguarda:
- le bottiglie di vetro riutilizzabili e gli imballaggi di piccole dimensioni;
- gli alimenti preimballati. Allorquando i prodotti preimballati vengono commercializzati a un livello anteriore alla vendita al consumatore finale o sono consegnati a collettività per essere trattati, le indicazioni possono figurare soltanto sui documenti commerciali purché la denominazione di vendita, la data di durata minima e il nome e l’indirizzo del fabbricante o del confezionatore figurino sull’imballaggio esterno del prodotto alimentare;
- gli alimenti presentati non preimballati alla vendita o gli alimenti imballati in occasione della vendita su richiesta del compratore.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva può essere vietata soltanto da disposizioni nazionali specifiche giustificate da ragioni particolari come: la protezione della salute pubblica, la repressione delle frodi ovvero la protezione della proprietà industriale e commerciale.
COMITOLOGIA E CONTESTO
L’attuazione della direttiva viene garantita dalla Commissione europea assistita dal Comitato permanente per i generi alimentari (ad esempio: autorizzazione delle disposizioni nazionali che prevedano per alcuni alimenti l’indicazione degli ingredienti a lato della denominazione di vendita, deroghe alle indicazioni obbligatorie, qualificazione di un additivo come ingrediente, modifica degli allegati, adozione di misure transitorie, etc.).
La direttiva 2000/13/CE sostituisce la direttiva 79/112/CEE del Consiglio sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.