I vizi della cartella di pagamento, la prescrizione
La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare del diritto.
La cartella notificata da Equitalia può presentare dei vizi. Ecco perché quando si riceve una cartella da parte di Equitalia S.p.a. è bene verificare:
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la legittimazione della pretesa creditoria ossia se l’importo richiesto è effettivamente dovuto all’Ente che ha incaricato Equitalia S.p.a. a riscuotere i crediti;
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se la pretesa creditoria è legittima occorre verificare se nel frattempo il credito non sia caduto in prescrizione, ossia non può più essere preteso nei confronti del contribuente.
La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare del diritto.
La legge prevede diversi termini di prescrizione.
Infatti la prescrizione ordinaria è di dieci anni ma vi sono anche casi in cui il diritto si prescrive in cinque anni, due anni o un anno e in questo caso si parla di prescrizioni brevi.
Quando vengono notificate le cartelle da parte di Equitalia S.p.a. è importante conoscere la causale della cartella per risalire al tributo o alla sanzione in contestazione perché la prescrizione varia in base al tipo di tributo (es: TASI e IMU) o sanzione amministrativa (violazione codice della strada) il cui termine inizia a decorrere rispettivamente dalla data di notifica del tributo da parte dell’Ente impositore o della multa.
Per le cartelle di Equitalia S.p.a. la prescrizione è decennale solo nell’ipotesi in cui
Multe. In questa ipotesi, al conducente deve essere notificato il verbale di accertamento entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione. Se la notifica arriva oltre detto termine la pretesa creditoria è nulla.
Se il verbale di accertamento è notificato entro 90 giorni, l’Ente deve notificare entro e non oltre cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione l’Ordinanza Ingiunzione.
La cartella esattoriale deve essere notificata da Equitalia entro cinque anni successivi alla notifica dell’ordinanza ingiunzione oppure del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.
Se questo termine di cinque anni non viene rispettato nulla è dovuto da parte del contribuente al quale l’ordinamento fornisce diversi strumenti per ottenere lo sgravio ovvero l’annullamento della cartella.
Bollo auto. Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento.
Canone Rai. Il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto
IMU, TARI, TASI. Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente
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