Cambio di gestore, ritorna in bolletta il Cmor, corrispettivo di morosità per fatture arretrate. Ma quando e in che misura è dovuto?
Può capitare a volte che quando cambiamo operatore di energia, nella fattura del nuovo gestore, nella sezione “Altre voci comprese nella bolletta elettrica”, ritroviamo una voce di spesa denominata con l'acronimo “Cmor” ovvero Corrispettivo di morosità.
Può essere addebitato al cliente dall'attuale fornitore a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore, per il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso.
Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest'ultimo può chiedere un indennizzo - il corrispettivo CMOR - secondo quanto stabilito dall'Autorità .
In questi casi, nella bolletta compare la scritta: ''In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette".
Il CMOR viene fatturato nella parte della bolletta relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
A volte risulta errato o non applicabile soprattutto quando è dovuto a importi contestati al vecchio fornitore. In questo caso, valutata l’infondatezza dell’applicazione del Cmor, è necessario inviare un reclamo a entrambe le società coinvolte.
Se avete necessità di una consulenza in materia di Cmor potete rivolgervi ai nostri uffici per valutare la correttezza o fondatezza del corrispettivo richiesto.